Letojanni: Coronavirus, comunicato del sindaco
Il Sindaco, dopo la pubblicazione del Decreto del presidente del Consiglio del 09.03.2020, emette un nuovo comunicato in cui fa il punto della situazione.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.62 del 9.03.2020 è entrato in vigore da stamani il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 sull’emergenza da COVID-19 sintetizzato con l’espressione “IO RESTO A CASA” .
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale inoltre vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1 comma 2 DPCM 9.03.2020)
Si rammentano in particolare le seguenti misure estese a tutto il territorio:
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Rimangono chiuse tutte le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati (art. 2, comma 1 punto c). In caso di violazione la sanzione è la sospensione dell’attività.
Il Comune di Letojanni, per quanto di propria competenza, ha già disposto la chiusura dell’Ufficio Informazioni turistiche, del Museo, Biblioteca, Polifunzionale e ogni altro luogo di aggregazione, compreso il Centro per gli anziani.
Si rammenta inoltre che Presidente della Regione Siciliana ha firmato una ordinanza che riguarda tutto il territorio dell’Isola e che prescrive che “ chiunque dal 22 febbraio sia arrivato in Italia proveniente dai Paesi indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità oppure sia transitato o abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Novara, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza al Comune compilando il modulo in allegato ed inviarlo alla seguente mail: protocollo@comune.letojanni.me.it; al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria: salvatore.muscolino@asp.messina.it, nonché al proprio medico di Medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Deve inoltre registrarsi sul sito seguente: www.costruiresalute.it. La mancata osservanza degli obblighi sopra riportati comporterà le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 650 del Codice penale”.
Per ulteriori chiarimenti contattare il numero verde del Dipartimento Regionale della Protezione Civile: 800.45.87.87
Tutti i cittadini sono vivamente pregati di attenersi alle disposizioni delle autorità nazionali e regionali richiamate.
Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web del Comune.
Se ciascuno farà il proprio dovere, attenendosi alle prescrizioni, si potrà affrontare la crisi in atto con la certezza che tutto andrà bene, perché non possiamo più permetterci occasioni di contagio.
Grazie per la fattiva collaborazione
IL SINDACO
f.to Alessandro Costa