Nizza di Sicilia: informazioni importanti per accedere nella zona rossa

Si invita la cittadinanza a consultare le domande e le risposte
riportate di seguito prima di contattare per ulteriori informazioni
il numero verde regionale – 800458787 o i recapiti comunali 0942-7100300
(protocollo) O 0942-7100307 (vigili urbani) – pec istituzionale
COMUNE.NIZZADISICILIA@PEC.IT.

Si chiede la collaborazione di tutti per non intasare le linee e i
canali di informazione

Sintesi delle prescrizioni dei divieti e dei servizi attivati a seguito dei decreti del presidente del consiglio e delle ordinanze del presidente della regione del 8-9 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del coronavirus – covid19.

Su disposizione del sindaco, il presente documento e’ trasmesso in formato sintetico alla popolazione tramite i canali istituzionali dell’amministrazione.

Cosa si intende per evitare lo spostamento delle persone fisiche? Ci sono dei divieti? si può’ uscire per andare al lavoro?

  • evitare ogni spostamento fisico delle persone, salvo che per gli spostamenti motivate comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (allegato al presente post si trova l’autocertificazione);
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (niente più utilizzo degli impianti sportivi);
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, tra i quali anche quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso (sospese anche le messe), anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, slot machine, e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
  • sospensione fino al 3 aprile delle attività scolastiche ed universitarie;
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 (i bar ed i ristoranti alle 18.00 devono essere chiusi!!!!) con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione in caso di violazione della sospensione dell’attività;
  • sono consentite le attività commerciali diverse da bar e ristoranti a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione:
  • sull’intero territorio comunale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luogo pubblico o in locali aperti al pubblico.

INOLTRE SI RIBADISCE CHE:

  • Al SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,50 C) È FORTEMENTE RACCOMANDATO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE (CONTATTARE TELEFONICAMENTE, È SEVERAMENTE PROIBITO RECARSI CON DETTE SINTOMATOLOGIE DAL MEDICO CURANTE OPPURE ALLA GUARDIA MEDICA).
  • DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS.

Inoltre, rimane confermato quanto stabilito dall‘ordinanza del presidente delle regione, che chi proviene dalle zone rosse di cui al dpcm 8 marzo 2020 deve sottoporsi a quarantena volontaria.

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